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Perché vogliono allentare i "freni" della 194? PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   

Sembra che prima di iniziare qualsiasi confronto sull'aborto sia preliminarmente necessario chiarire che «la 194 non si tocca». Un ritornello su cui tutti sembrano essere d'accordo. Tutti? Non proprio.
La Consulta di bioetica - organismo di area radicale, confuso spesso dai media con il ben più autorevole Comitato nazionale di bioetica - ha lanciato ieri la richiesta di «riformare subito la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza per garantire maggiore libertà alla donna». La modifica dovrebbe «togliere l'obiezione di coscienza, in modo da aumentare il numero di medici e rendere meno onerose le pratiche burocratiche, e garantire in modo preciso la riservatezza della donna». E allora, chi vuole «toccare» la 194? E chi chiede invece di applicarla integralmente?

Richieste più o meno aperte di mettere le mani sulla legge "intoccabile" in realtà stanno arrivando da varie parti dopo il tragico caso del suicidio del ginecologo genovese Ermanno Rossi, che ha fatto emergere una ferita nascosta: quella degli aborti clandestini praticati non da immigrate disperate ma da italiane benestanti, che in uno studio privato cercavano una soluzione celere e la massima privacy. Di fronte a questo dramma c'è chi non si è lasciato sfuggire l'occasione per affermare che in realtà la "colpa" sarebbe dei paletti contenuti nella legge 194, che finirebbero per favorire il ricorso alla clandestinità, ponendo un nuovo interrogativo sui contenuti: si tratta di garanzie oppure di limiti inaccettabili a un presunto "diritto di abortire"? Per chi sposa quest'ultima ipotesi, ecco che il tabù dell'immodificabilità della legge è sorprendentemente crollato. Abbiamo chiesto a Giovanni Di Rosa, ordinario di Diritto privato all'Università di Catania, un commento su queste vicende.

Professore, la legge sull'aborto contiene alcuni vincoli. Possono essere considerati limitativi del diritto della donna?
«È chiaro che la legge è volta a riconoscere alla madre una posizione peculiare rispetto alle altre figure coinvolte. Non a caso il padre è escluso dalla decisione, cosa che la Corte costituzionale ha giudicato legittima. Non possiamo però tralasciare il quadro normativo nel quale questa posizione si inserisce».

Si riferisce all'articolo 1?
«Certo, questo articolo afferma la tutela della vita umana dal suo inizio, garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, vieta che l'aborto sia usato come mezzo per il controllo delle nascite e sancisce il valore sociale della maternità. Proprio quest'ultimo punto si lega agli articoli successivi, che impongono alle strutture pubbliche, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato, di contribuire affinché siano rimosse le cause che potrebbero indurre all'aborto e di garantire un sostegno sia prima che dopo la nascita. Lo Stato, attraverso le strutture pubbliche, si vede assegnare un compito dalla legge. Per questo non possiamo parlare di diritto di abortire della donna, visto che la legge stessa prevede che lo Stato ponga in atto i mezzi per fare in modo che ciò non avvenga. La legge, piuttosto, tutela la donna quando vi siano conseguenze per la sua salute determinate dalla gravidanza».

Le  misure di sostegno oggi sono per lo più inattuate...
«Purtroppo sì, anche perché la legge è piuttosto vaga nel definire le ipotesi in cui è possibile abortire. Tuttavia la non attuazione delle garanzie si traduce in un'abrogazione tacita della norma, nel venire meno del suo motivo ispiratore: che è togliere il fenomeno dell'aborto dalla clandestinità e regolarlo in una struttura pubblica che, attraverso gli interventi di sostegno previsti, possa mediare tra la posizione del nascituro e quella della donna. Cioè il massimo compromesso possibile. In quest'ottica lo scoraggiamento di pratiche clandestine potrebbe essere raggiunto attraverso il miglioramento delle strutture».

L'alto numero di medici obiettori di coscienza ha indotto alcuni a chiedere l'abolizione di questa previsione per l'aborto, mentre si discute della legittimità di obiettare per la pillola del giorno dopo. Cosa ne pensa?
«L'aborto è un atto deliberato contro una vita. La 194 prevede questa possibilità e non sarebbe possibile escluderla. Per la pillola del giorno dopo il problema prima che giuridico è di natura scientifica: se risulta che, anche in alcuni casi, questo prodotto può essere abortivo, allora per lo stesso principio deve essere consentita l'obiezione».

L'attuale disciplina dell'interruzione di gravidanza offre sufficienti garanzie di riservatezza?
«Certamente sì. Non solo l'aborto, ma qualsiasi trattamento sanitario è coperto da assoluta riservatezza e può essere conosciuto solo in forma numerica per fini statistici. Il medico è tenuto al segreto professionale, e la disciplina riserva proprio ai dati relativi alla salute una tutela speciale. Per ottenere la divulgazione di un dato è necessaria una specifica autorizzazione del Garante. Non vedo, quindi, a quali problemi ci si possa riferire quando si invocano regole diverse sulla riservatezza di chi accede a un'interruzione di gravidanza».

 
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