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La pratica legale dell’aborto non può essere un «bene pubblico» PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
 Un bell’ossimoro davvero quello di Piero Ostellino ( Corriere della Sera, 22 marzo), per il quale la legge 194 sarebbe la causa degli aborti clandestini. La conseguenza è che occorrerebbe andare oltre la distinzione introdotta dalla legge dell’aborto nelle strutture pubbliche, lecito, e dell’aborto nelle strutture private, ancora reato. Ad avviso dell’illustre opinionista il vizio d’origine della 194 sarebbe lo stesso della maggioranza delle nostre leggi sociali, cioè «la convinzione del legislatore che solo il settore pubblico possa e debba produrre 'beni pubblici', quale è, nella fattispecie, la pratica legale dell’aborto».
Ora si può essere d’accordo, in linea generale, sul fatto che nella nostra società è fortemente radicata l’idea, decisamente illiberale, che pone un assoluto primato del pubblico sul privato e, aggiungerei, una indebita confusione tra pubblico e statale. È un’idea fortemente debitrice di una (arretrata) cultura di sinistra, ma – bisogna ammetterlo – pure di una certa destra che ha radici profonde nella nostra società. Un’idea contro la quale Sturzo si è battuto, spesso profeta inascoltato anche tra i suoi. Come pure si deve ammettere che quell’idea fu dominante, nell’ormai lontano 1978, nelle posizioni della sinistra e del femminismo che portarono alla legge sull’aborto. Ma scendendo nella questione concreta, definire la pratica legale dell’aborto un 'bene pubblico' mi pare un’enormità.
  Soprattutto vorrei osservare che la sottoposizione delle pratiche abortive ad un controllo pubblico, e per ciò la loro praticabilità solo nelle strutture del servizio sanitario nazionale, appare coerente con una legge che si apre con l’impegno dello Stato a tutelare la vita umana «dal suo inizio» (art. 1), e che conseguentemente consente l’aborto solo in casi tassativamente previsti, da accertare e da verificare rigorosamente.
  La legge, come noto, non configura alcun 'diritto all’aborto'; l’aborto rimane un reato, solo che lo Stato in alcuni casi ben definiti rinuncia a perseguire il fatto. Il 'controllo pubblico' sulle pratiche abortive non risponde, dunque, all’idea che pubblico è buono e privato è cattivo; risponde piuttosto all’esigenza di controllare che la legge non sia aggirata e, in definitiva, a non rendere un
flatus vocis
 l’impegno dello Stato di tutelare dall’inizio la vita umana. È evidente d’altra parte che una piena liberalizzazione delle pratiche abortive
cozzerebbe inesorabilmente con tale impegno; ma cozzerebbe anche con un’autentica idea liberale dello Stato, per la quale questo è chiamato non a lasciare che ciascuno faccia ciò che vuole, ma a garantire che la libertà di ciascuno non incida negativamente sulla sfera giuridica dell’altro, soprattutto se più debole ed innocente. Cosa che invece puntualmente avviene con l’aborto. La realtà è che la dolorosa vicenda di Genova, all’origine della riflessione di Ostellino, costituisce la più evidente dimostrazione di quanto inutilmente si denuncia da anni a proposito di disapplicazioni della legge 194: sia per la diserzione da seri interventi di prevenzione e dissuasione, come pure la legge vorrebbe; sia per una pratica banalizzatrice degli interventi, che passa sopra garanzie e limiti comunque previsti dalla legge; sia per la perdurante convivenza di consistenti ricorsi all’aborto clandestino, nonostante le enfatiche dichiarazioni contenute nelle annuali relazioni ministeriali sull’applicazione della legge, nelle quali immancabilmente si parla – ma in base a quali dati, se è clandestino ? – di sconfitta dell’aborto illegale.

Fonte - Avvenire  -
 
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