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| Vogliono colpire il Papa |
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| Scritto da Administrator | |
| giovedì 11 marzo 2010 | |
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Vogliono colpire il Papa: questo papa, in qualità di cardinale, resse la diocesi di Monaco, e lì stanno cercando tracce di scandali, tipo quelli che vengono fuori da altre diocesi tedesche, austriache e olandesi. Il ministro della Giustizia tedesco accusa il Vaticano di non collaborare. E fa il nome di Ratzinger. Quando presiedeva la Congregazione della Fede, aveva emanato una direttiva che imporrebbe a tutti i fedeli, a conoscenza di abusi dentro la Chiesa, di far restare la denuncia dentro la Chiesa, pena la scomunica. Un'accusa infondata. Gli scandali sessuali sono una macchia sgradevole nella Chiesa, ma non diamole anche le colpe che non ha. L'accusa di sabotare la giustizia è stata mossa anche qui in Italia, perfino in tv: se n'è fatto portavoce Michele Santoro ad Annozero sugli scandali sessuali di preti in Inghilterra. Tutti coloro che lanciano queste accuse citano due norme della Chiesa, la "Crimen sollicitationis" (1962) e la "De delictis gravioribus" (2001). La prima contiene, e la seconda ribadisce, l'obbligo di denuncia. Ma di denuncia a chi? Alla Chiesa o alla magistratura? Il testo dice che i processi sui "delitti più gravi" (scandali sessuali dei preti) "sono riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede". Che vuol dire "esclusiva"? Il termine fu inteso nel senso che escludeva i tribunali laici, quindi la magistratura. Ma il testo del Vaticano non intende questo. Intende un'altra cosa. Con "competenza esclusiva della Congregazione" vuol escludere la competenza di altri tribunali ecclesiastici minori: il Vaticano giudica così gravi quegli scandali, che vuole occuparsene direttamente a Roma. Lo ha chiarito "Avvenire", con un articolo di Massimo Introvigne, il 30 maggio 2007. Che in tutti i reati punibili secondo il codice penale e civile ogni cittadino, laico o religioso, debba collaborare " lealmente" con lo Stato, sta scritto nel Catechismo compilato da Ratzinger prima di essere Papa (artt. 1916 e 2238). Il punto che riguarda la scomunica dice che il fedele che conosce quei delitti incorre nella scomunica non se denuncia quei crimini fuori dalla Chiesa, bensì se "non" li denuncia. Continua su altoadige.gelocal.it |













