1. Diverse questioni concernenti l'omosessualità sono state trattate
recentemente più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II e dai
competenti Dicasteri della Santa Sede.(1) Si tratta infatti di un
fenomeno morale e sociale inquietante, anche in quei Paesi in cui non
assume un rilievo dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. Ma esso
diventa più preoccupante nei Paesi che hanno già concesso o intendono
concedere un riconoscimento legale alle unioni omosessuali che, in
alcuni casi, include anche l'abilitazione all'adozione di figli. Le
presenti Considerazioni non contengono nuovi elementi dottrinali, ma
intendono richiamare i punti essenziali circa il suddetto problema e
fornire alcune argomentazioni di carattere razionale, utili per la
redazione di interventi più specifici da parte dei Vescovi secondo le
situazioni particolari nelle diverse regioni del mondo: interventi
destinati a proteggere ed a promuovere la dignità del matrimonio,
fondamento della famiglia, e la solidità della società, della quale
questa istituzione è parte costitutiva. Esse hanno anche come fine di
illuminare l'attività degli uomini politici cattolici, per i quali si
indicano le linee di condotta coerenti con la coscienza cristiana quando
essi sono posti di fronte a progetti di legge concernenti questo
problema.(2) Poiché si tratta di una materia che riguarda la legge
morale naturale, le seguenti argomentazioni sono proposte non soltanto
ai credenti, ma a tutti coloro che sono impegnati nella promozione e
nella difesa del bene comune della società.
I. NATURA E CARATTERISTICHE IRRINUNCIABILI
DEL MATRIMONIO
2. L'insegnamento della Chiesa sul matrimonio e sulla complementarità
dei sessi ripropone una verità evidenziata dalla retta ragione e
riconosciuta come tale da tutte le grandi culture del mondo. Il
matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane. Esso è stato
fondato dal Creatore, con una sua natura, proprietà essenziali e
finalità.(3) Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la
certezza secondo la quale esiste matrimonio soltanto tra due persone di
sesso diverso, che per mezzo della reciproca donazione personale, loro
propria ed esclusiva, tendono alla comunione delle loro persone. In tal
modo si perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione
e alla educazione di nuove vite.
3. La verità naturale sul matrimonio è stata confermata dalla
Rivelazione contenuta nei racconti biblici della creazione, espressione
anche della saggezza umana originaria, nella quale si fa sentire la voce
della natura stessa. Tre sono i dati fondamentali del disegno creatore
sul matrimonio, di cui parla il Libro della Genesi.
In primo luogo l'uomo, immagine di Dio, è stato creato « maschio e
femmina » (Gn 1, 27). L'uomo e la donna sono uguali in quanto persone e
complementari in quanto maschio e femmina. La sessualità da un lato fa
parte della sfera biologica e, dall'altro, viene elevata nella creatura
umana ad un nuovo livello, quello personale, dove corpo e spirito si
uniscono.
Il matrimonio, poi, è istituito dal Creatore come forma di vita in cui
si realizza quella comunione di persone che impegna l'esercizio della
facoltà sessuale. « Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne » (Gn 2, 24).
Infine, Dio ha voluto donare all'unione dell'uomo e della donna una
partecipazione speciale alla sua opera creatrice. Perciò Egli ha
benedetto l'uomo e la donna con le parole: « Siate fecondi e
moltiplicatevi » (Gn 1, 28). Nel disegno del Creatore complementarità
dei sessi e fecondità appartengono quindi alla natura stessa
dell'istituzione del matrimonio.
Inoltre, l'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è stata elevata da
Cristo alla dignità di sacramento. La Chiesa insegna che il matrimonio
cristiano è segno efficace dell'alleanza di Cristo e della Chiesa (cf.
Ef 5, 32). Questo significato cristiano del matrimonio, lungi dallo
sminuire il valore profondamente umano dell'unione matrimoniale tra
l'uomo e la donna, lo conferma e lo rafforza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10,
6-9).
4. Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie,
neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia. Il matrimonio è santo, mentre le relazioni
omosessuali contrastano con la legge morale naturale. Gli atti
omosessuali, infatti, « precludono all'atto sessuale il dono della vita.
Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In
nessun modo possono essere approvati ».(4)
Nella Sacra Scrittura le relazioni omosessuali « sono condannate come
gravi depravazioni... (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Questo
giudizio della Scrittura non permette di concludere che tutti coloro, i
quali soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili,
ma esso attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente
disordinati ».(5) Lo stesso giudizio morale si ritrova in molti
scrittori ecclesiastici dei primi secoli (6) ed è stato unanimemente
accettato dalla Tradizione cattolica.
Secondo l'insegnamento della Chiesa, nondimeno, gli uomini e le donne
con tendenze omosessuali « devono essere accolti con rispetto,
compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di
ingiusta discriminazione ».(7) Tali persone inoltre sono chiamate come
gli altri cristiani a vivere la castità.(8) Ma l'inclinazione
omosessuale è « oggettivamente disordinata »(9) e le pratiche
omosessuali « sono peccati gravemente contrari alla castità ».(10)
II. ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI
DEL PROBLEMA DELLE UNIONI OMOSESSUALI
5. Nei confronti del fenomeno delle unioni omosessuali, di fatto
esistenti, le autorità civili assumono diversi atteggiamenti: a volte si
limitano alla tolleranza di questo fenomeno; a volte promuovono il
riconoscimento legale di tali unioni, con il pretesto di evitare,
rispetto ad alcuni diritti, la discriminazione di chi convive con una
persona dello stesso sesso; in alcuni casi favoriscono persino
l'equivalenza legale delle unioni omosessuali al matrimonio propriamente
detto, senza escludere il riconoscimento della capacità giuridica di
procedere all'adozione di figli.
Laddove lo Stato assuma una politica di tolleranza di fatto, non
implicante l'esistenza di una legge che esplicitamente concede un
riconoscimento legale a tali forme di vita, occorre ben discernere i
diversi aspetti del problema. La coscienza morale esige di essere, in
ogni occasione, testimoni della verità morale integrale, alla quale si
oppongono sia l'approvazione delle relazioni omosessuali sia l'ingiusta
discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono perciò
utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei quali potrebbe
essere, per esempio, il seguente: smascherare l'uso strumentale o
ideologico che si può fare di questa tolleranza; affermare chiaramente
il carattere immorale di questo tipo di unione; richiamare lo Stato alla
necessità di contenere il fenomeno entro limiti che non mettano in
pericolo il tessuto della moralità pubblica e, soprattutto, che non
espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea della
sessualità e del matrimonio, che le priverebbe delle necessarie difese e
contribuirebbe, inoltre, al dilagare del fenomeno stesso. A coloro che a
partire da questa tolleranza vogliono procedere alla legittimazione di
specifici diritti per le persone omosessuali conviventi, bisogna
ricordare che la tolleranza del male è qualcosa di molto diverso
dall'approvazione o dalla legalizzazione del male.
In presenza del riconoscimento legale delle unioni omosessuali, oppure
dell'equiparazione legale delle medesime al matrimonio con accesso ai
diritti che sono propri di quest'ultimo, è doveroso opporsi in forma
chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione
formale alla promulgazione o all'applicazione di leggi così gravemente
ingiuste nonché, per quanto è possibile, dalla cooperazione materiale
sul piano applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il
diritto all'obiezione di coscienza.
III. ARGOMENTAZIONI RAZIONALI
CONTRO IL RICONOSCIMENTO LEGALE
DELLE UNIONI OMOSESSUALI
6. La comprensione dei motivi che ispirano la necessità di opporsi in
questo modo alle istanze che mirano alla legalizzazione delle unioni
omosessuali richiede alcune considerazioni etiche specifiche, che sono
di diverso ordine.
Di ordine relativo alla retta ragione
Il compito della legge civile è certamente più limitato riguardo a
quello della legge morale,(11) ma la legge civile non può entrare in
contraddizione con la retta ragione senza perdere la forza di obbligare
la coscienza.(12) Ogni legge posta dagli uomini in tanto ha ragione di
legge in quanto è conforme alla legge morale naturale, riconosciuta
dalla retta ragione, e in quanto rispetta in particolare i diritti
inalienabili di ogni persona.(13) Le legislazioni favorevoli alle unioni
omosessuali sono contrarie alla retta ragione perché conferiscono
garanzie giuridiche, analoghe a quelle dell'istituzione matrimoniale,
all'unione tra due persone dello stesso sesso. Considerando i valori in
gioco, lo Stato non potrebbe legalizzare queste unioni senza venire meno
al dovere di promuovere e tutelare un'istituzione essenziale per il bene
comune qual è il matrimonio.
Ci si può chiedere come può essere contraria al bene comune una legge
che non impone alcun comportamento particolare, ma si limita a rendere
legale una realtà di fatto che apparentemente non sembra comportare
ingiustizia verso nessuno. A questo proposito occorre riflettere
innanzitutto sulla differenza esistente tra il comportamento omosessuale
come fenomeno privato, e lo stesso comportamento quale relazione sociale
legalmente prevista e approvata, fino a diventare una delle istituzioni
dell'ordinamento giuridico. Il secondo fenomeno non solo è più grave, ma
acquista una portata assai più vasta e profonda, e finirebbe per
comportare modificazioni dell'intera organizzazione sociale che
risulterebbero contrarie al bene comune. Le leggi civili sono principi
strutturanti della vita dell'uomo in seno alla società, per il bene o
per il male. Esse « svolgono un ruolo molto importante e talvolta
determinante nel promuovere una mentalità e un costume ».(14) Le forme
di vita e i modelli in esse espresse non solo configurano esternamente
la vita sociale, bensì tendono a modificare nelle nuove generazioni la
comprensione e la valutazione dei comportamenti. La legalizzazione delle
unioni omosessuali sarebbe destinata perciò a causare l'oscuramento
della percezione di alcuni valori morali fondamentali e la svalutazione
dell'istituzione matrimoniale.
Di ordine biologico e antropologico
7. Nelle unioni omosessuali sono del tutto assenti quegli elementi
biologici e antropologici del matrimonio e della famiglia che potrebbero
fondare ragionevolmente il riconoscimento legale di tali unioni.
Esse non sono in condizione di assicurare adeguatamente la procreazione
e la sopravvivenza della specie umana. L'eventuale ricorso ai mezzi
messi a loro disposizione dalle recenti scoperte nel campo della
fecondazione artificiale, oltre ad implicare gravi mancanze di rispetto
alla dignità umana,(15) non muterebbe affatto questa loro inadeguatezza.
Nelle unioni omosessuali è anche del tutto assente la dimensione
coniugale, che rappresenta la forma umana ed ordinata delle relazioni
sessuali. Esse infatti sono umane quando e in quanto esprimono e
promuovono il mutuo aiuto dei sessi nel matrimonio e rimangono aperte
alla trasmissione della vita.
Come dimostra l'esperienza, l'assenza della bipolarità sessuale crea
ostacoli allo sviluppo normale dei bambini eventualmente inseriti
all'interno di queste unioni. Ad essi manca l'esperienza della maternità
o della paternità. Inserire dei bambini nelle unioni omosessuali per
mezzo dell'adozione significa di fatto fare violenza a questi bambini
nel senso che ci si approfitta del loro stato di debolezza per
introdurli in ambienti che non favoriscono il loro pieno sviluppo umano.
Certamente una tale pratica sarebbe gravemente immorale e si porrebbe in
aperta contraddizione con il principio, riconosciuto anche dalla
Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dei bambini, secondo il
quale l'interesse superiore da tutelare in ogni caso è quello del
bambino, la parte più debole e indifesa.
Di ordine sociale
8. La società deve la sua sopravvivenza alla famiglia fondata sul
matrimonio. La conseguenza inevitabile del riconoscimento legale delle
unioni omosessuali è la ridefinizione del matrimonio, che diventa
un'istituzione la quale, nella sua essenza legalmente riconosciuta,
perde l'essenziale riferimento ai fattori collegati alla
eterosessualità, come ad esempio il compito procreativo ed educativo. Se
dal punto di vista legale il matrimonio tra due persone di sesso diverso
fosse solo considerato come uno dei matrimoni possibili, il concetto di
matrimonio subirebbe un cambiamento radicale, con grave detrimento del
bene comune. Mettendo l'unione omosessuale su un piano giuridico analogo
a quello del matrimonio o della famiglia, lo Stato agisce
arbitrariamente ed entra in contraddizione con i propri doveri.
A sostegno della legalizzazione delle unioni omosessuali non può essere
invocato il principio del rispetto e della non discriminazione di ogni
persona. Una distinzione tra persone oppure la negazione di un
riconoscimento o di una prestazione sociale non sono infatti accettabili
solo se sono contrarie alla giustizia.(16) Non attribuire lo statuto
sociale e giuridico di matrimonio a forme di vita che non sono né
possono essere matrimoniali non si oppone alla giustizia, ma, al
contrario, è da essa richiesto.
Neppure il principio della giusta autonomia personale può essere
ragionevolmente invocato. Una cosa è che i singoli cittadini possano
svolgere liberamente attività per le quali nutrono interesse e che tali
attività rientrino genericamente nei comuni diritti civili di libertà, e
un'altra ben diversa è che attività che non rappresentano un
significativo e positivo contributo per lo sviluppo della persona e
della società possano ricevere dallo Stato un riconoscimento legale
specifico e qualificato. Le unioni omosessuali non svolgono neppure in
senso analogico remoto i compiti per i quali il matrimonio e la famiglia
meritano un riconoscimento specifico e qualificato. Ci sono invece buone
ragioni per affermare che tali unioni sono nocive per il retto sviluppo
della società umana, soprattutto se aumentasse la loro incidenza
effettiva sul tessuto sociale.
Di ordine giuridico
9. Poiché le coppie matrimoniali svolgono il ruolo di garantire l'ordine
delle generazioni e sono quindi di eminente interesse pubblico, il
diritto civile conferisce loro un riconoscimento istituzionale. Le
unioni omosessuali invece non esigono una specifica attenzione da parte
dell'ordinamento giuridico, perché non rivestono il suddetto ruolo per
il bene comune.
Non è vera l'argomentazione secondo la quale il riconoscimento legale
delle unioni omosessuali sarebbe necessario per evitare che i conviventi
omosessuali perdano, per il semplice fatto della loro convivenza,
l'effettivo riconoscimento dei diritti comuni che essi hanno in quanto
persone e in quanto cittadini. In realtà, essi possono sempre ricorrere
– come tutti i cittadini e a partire dalla loro autonomia privata – al
diritto comune per tutelare situazioni giuridiche di reciproco
interesse. Costituisce invece una grave ingiustizia sacrificare il bene
comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni
che possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la
generalità del corpo sociale.(17)
IV. COMPORTAMENTI DEI POLITICI CATTOLICI
NEI CONFRONTI DI LEGISLAZIONI
FAVOREVOLI ALLE UNIONI OMOSESSUALI
10. Se tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al riconoscimento legale
delle unioni omosessuali, i politici cattolici lo sono in particolare,
nella linea della responsabilità che è loro propria. In presenza di
progetti di legge favorevoli alle unioni omosessuali, sono da tener
presenti le seguenti indicazioni etiche.
Nel caso in cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa
un progetto di legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni
omosessuali, il parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere
chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il
progetto di legge. Concedere il suffragio del proprio voto ad un testo
legislativo così nocivo per il bene comune della società è un atto
gravemente immorale.
Nel caso in cui il parlamentare cattolico si trovi in presenza di una
legge favorevole alle unioni omosessuali già in vigore, egli deve
opporsi nei modi a lui possibili e rendere nota la sua opposizione: si
tratta di un doveroso atto di testimonianza della verità. Se non fosse
possibile abrogare completamente una legge di questo genere, egli,
richiamandosi alle indicazioni espresse nell'Enciclica Evangelium vitae,
« potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a
limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi
sul piano della cultura e della moralità pubblica », a condizione che
sia « chiara e a tutti nota » la sua « personale assoluta opposizione »
a leggi siffatte e che sia evitato il pericolo di scandalo.(18) Ciò non
significa che in questa materia una legge più restrittiva possa essere
considerata come una legge giusta o almeno accettabile; bensì si tratta
piuttosto del tentativo legittimo e doveroso di procedere
all'abrogazione almeno parziale di una legge ingiusta quando
l'abrogazione totale non è possibile per il momento.
CONCLUSIONE
11. La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non
può portare in nessun modo all'approvazione del comportamento
omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il
bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano
l'unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della
società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle
al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento
deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società
attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al
patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non difendere tali
valori, per il bene degli uomini e di tutta la società.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il 28 marzo
2003 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti
Considerazioni, decise nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione,
e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 3
giugno 2003, Memoria dei Santi Carlo Lwanga e Compagni, Martiri.
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
Angelo Amato, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario
NOTE
(1) Cf. Giovanni Paolo II, Allocuzioni in occasione della recita
dell'Angelus, 20 febbraio 1994 e 19 giugno 1994; Discorso ai
partecipanti dell'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la
Famiglia, 24 marzo 1999; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn.
2357-2359, 2396; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
Persona humana, 29 dicembre 1975, n. 8; Lettera sulla cura pastorale
delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986; Alcune Considerazioni
concernenti la Risposta a proposte di legge sulla non discriminazione
delle persone omosessuali, 24 luglio 1992; Pontificio Consiglio per la
Famiglia, Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Europa
circa la risoluzione del Parlamento Europeo in merito alle coppie
omosessuali, 25 marzo 1994; Famiglia, matrimonio e « unioni di fatto »,
26 luglio 2000, n. 23.
(2) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa
alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici
nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 4.
(3) Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n.
48.
(4) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357.
(5) Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Persona
humana, 29 dicembre 1975, n. 8.
(6) Cf. per esempio S. Policarpo, Lettera ai Filippesi, V, 3; S.
Giustino, Prima Apologia, 27, 1-4; Atenagora, Supplica per i cristiani,
34.
(7) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358; cf. Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone
omosessuali, 1º ottobre 1986, n. 10.
(8) Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2359; Congregazione per la
Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone
omosessuali, 1º ottobre 1986, n. 12.
(9) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358.
(10) Ibid., n. 2396.
(11) Cf. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo
1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
(13) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2.
(14) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo
1995, n. 90.
(15) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Donum
vitae, 22 febbraio 1987, II. A. 1-3.
(16) Cf. S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 63, a. 1, c.
(17) Occorre non dimenticare inoltre che sussiste sempre « il pericolo
che una legislazione che faccia dell'omosessualità una base per avere
dei diritti possa di fatto incoraggiare una persona con tendenza
omosessuale a dichiarare la sua omosessualità o addirittura a cercare un
partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge »
(Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni
concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione
delle persone omosessuali, 24 luglio 1992, n. 14).
(18) Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo
1995, n. 73.