|
PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (CIC can.
1367)
I Padri del
Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, nella
Sessione Plenaria del 4 giugno 1999, hanno ritenuto di dover rispondere come
segue al dubbio proposto:
D. Se nei
canoni 1367 CIC e 1442 CCEO la parola «abicere» debba intendersi come
l'atto di gettar via oppure no.
R. Negativamente
e «ad mentem».
La «mente» è
questa: qualunque azione volontariamente e gravemente spregiativa è da
considerarsi inclusa nella parola «abicere».
Il Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Presidente
il 3 luglio 1999, informato della suddetta decisione, l'ha confermata ed ha
ordinato che venga pubblicata.
+ JULIÁN HERRANZ
Arcivescovo titolare di Vertara
Presidente
+ BRUNO BERTAGNA
Vescovo titolare di Drivasto
Segretario
Testo
originale.
Patres
Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in plenario coetu diei 4
iunii 1999, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:
D. Utrum in
can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicere» intelligatur tantum ut actus
proiciendi necne.
R. Negative
et ad mentem.
Mens est
quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam
esse inclusam in verbo «abicere».
Summus
Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia diei 3 iulii 1999 infrascripto Praesidi
impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et
promulgari iussit.
+ IULIANUS
HERRANZ
Archiepiscopus
titularis Vertarensis,
Praeses
+ BRUNO
BERTAGNA
Episcopus
titularis Drivastensis
a Secretis
Commento
Tutela della Santissima Eucaristia
In merito
all'interpretazione autentica circa i canoni 1367 del C.I.C. e 1442 del
C.C.E.O., che si pubblica oggi su «L'Osservatore Romano», si fa presente che:
1. Con una
espressione tanto lapidaria come ricca e pregnante il Concilio Vaticano II ha
affermato: «In Sanctissima Eucharistia totum bonum spirituale Ecclesiae
continetur» (Decreto «Presbyterorum Ordinis», n. 5). E il Codice di
Diritto Canonico, sintetizzando l'abbondante insegnamento conciliare in merito
e il perenne ammaestramento della Chiesa, sancisce: «Augustissimo Sacramento
è la Santissima Eucaristia nella quale lo stesso Cristo Signore è presente,
viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la
Chiesa» (Can. 897); pertanto «i fedeli abbiano in sommo onore la
Santissima Eucaristia (...) ricevendo con frequenza e massima devozione questo
sacramento e venerandolo con somma adorazione» (can. 898).
Si comprende
perciò la cura e l'impegno dei Pastori della Chiesa perché questo inestimabile
Dono sia profondamente e religiosamente amato, tutelato e circondato di quel
culto che esprima nel miglior modo possibile alla limitatezza umana la fede
nella reale Presenza di Cristo - corpo, sangue, anima e divinità - sotto le
Specie eucaristiche, anche dopo la celebrazione del Santo Sacrificio.
2. Come i
credenti sono sollecitati ad esprimere tale fede con gesti, preghiere e oggetti
nobilmente decorosi, così è raccomandato che qualsiasi sciatteria o
trascuratezza, segno di diminuita consapevolezza della divina Presenza
eucaristica, sia bandita accuratamente dal comportamento dei sacri ministri e
dei fedeli. Anzi, appare necessario che nella nostra epoca, caratterizzata
dalla fretta anche nel rapporto personale con Dio, la catechesi riconduca il popolo
cristiano al completo culto eucaristico, che non si riduce alla partecipazione
alla Santa Messa comunicando con le dovute disposizioni, ma comprende anche la
frequente adorazione - personale e comunitaria - del Santissimo Sacramento, e
la cura amorosa perché il tabernacolo - in cui si conserva l'Eucaristia - sia
collocato in un altare o luogo della chiesa ben visibile, davvero nobile e
debitamente ornato, in modo da costituire il centro di attrazione d'ogni cuore
innamorato di Cristo.
3. In
contrapposizione a così profonda venerazione verso il Pane vivo disceso dal
cielo possono capitare, e qualche volta sono capitati e capitano, non solo
deplorevoli abusi disciplinari, ma perfino atti di disprezzo e di profanazione
da parte di persone che, quasi diabolicamente ispirate, presumono di
combattere in
tal modo quanto di più sacro la Chiesa e il popolo fedele custodiscono,
adorano, amano.
Allo scopo di
dissuadere chi da siffatti sentimenti si lasciasse fuorviare, la Chiesa,
insieme con l'esortazione ai credenti perché evitino ogni forma di deprecabile
noncuranza e trascuratezza, contempla anche il caso spiacevolissimo di atti che
deliberatamente siano compiuti in odio e ad oltraggio del
Santissimo
Sacramento. Questi gesti costituiscono senza dubbio - a ragione della materia -
gravissima colpa morale di sacrilegio. Ricorda, infatti, il Catechismo della
Chiesa Cattolica che il sacrilegio «è un peccato grave soprattutto quando
commesso contro l'Eucaristia, poiché in questo sacramento ci è reso presente
sostanzialmente il Corpo stesso di Cristo» (n. 2120).
4. Anzi, in
determinati casi questi sacrilegi costituiscono veri e propri delitti, secondo
i canoni della legislazione ecclesiastica, sia latina che orientale, ai quali
pertanto è annessa una pena. È quanto stabilisce il can. 1367 del Codice di
Diritto Canonico, cui corrisponde, con i mutamenti propri di quella
legislazione, il can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Il
testo del can. 1367 è il seguente: «Qui species consecratas abicit aut in
sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae
Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non
exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest».
5. Attese le
varie traduzioni che sono state eseguite del Codice di Diritto Canonico, con le
conseguenti sfumature diverse che le parole proprie di ciascun idioma
presentano, a questo Pontificio Consiglio è stato posto il dubbio se la parola «abicit»
debba intendersi unicamente nel senso proprio - ma
riduttivo - di
«gettar via» le Specie Eucaristiche, o nel senso troppo generico di
«profanare». Ferme restando, quindi, le due fattispecie di delitto consistenti
nell'asportazione (abducit) e nella conservazione (retinet) delle
sacre Specie - in ambedue i casi «a scopo sacrilego» -, è stata chiesta
un'interpretazione autentica della prima fattispecie, espressa con il verbo abicit.
Questo
Pontificio Consiglio, dopo attento studio, ha dato la seguente interpretazione
autentica, confermata dal Santo Padre che ne ha ordinato la promulgazione (cfr
CIC, can. 16, § 2; CCEO, can. 1498, § 2).
Il verbo abicit
va inteso non solo nel senso stretto di gettar via e nemmeno
genericamente nel senso di profanare, ma nel significato più ampio di disprezzare,
spregiare, umiliare. Pertanto commette grave delitto di sacrilegio contro
il Corpo e il Sangue di Cristo chi asporta e/o conserva le sacre Specie con
fine sacrilego (osceno, superstizioso, empio) e chi, anche senza sottrarle dal
tabernacolo, dall'ostensorio o
dall'altare, ne
fa oggetto di un qualsiasi atto esterno, volontario e grave di disprezzo. A
colui che si fa colpevole di questo delitto è comminata, nella Chiesa latina,
la pena della scomunica latae sententiae (cioè automatica) la cui
assoluzione è riservata alla Santa Sede; nelle Chiese orientali cattoliche la
scomunica maggiore ferendae sententiae (cioè inflitta).
6. Non sarà
inutile ricordare, come del resto si è già accennato sopra, che non va confuso
il peccato di sacrilegio con il delitto di sacrilegio; infatti,
non tutti i peccati commessi in materia si configurano come delitti. La
dottrina canonistica insegna che il delitto è una violazione esterna e
imputabile di una legge ecclesiastica, cui è ordinariamente annessa una
sanzione penale. Valgono, quindi, tutte le norme e le circostanze attenuanti o
scusanti, riportate nei rispettivi Codici latino e orientale.
In particolare,
va notato che il delitto di sacrilegio, di cui stiamo trattando, deve
contemplare un atto esterno, ma non necessariamente pubblico.
7. La Chiesa,
anche quando è, per così dire, costretta a comminare delle pene, è mossa sempre
dalla necessità di salvaguardare l'integrità morale della comunità
ecclesiastica e procurare il bene spirituale e la correzione dei delinquenti,
ma in questo caso lo fa anche, e primariamente, per tutelare il Bene più grande
che ha ricevuto dalla divina misericordia, cioè lo stesso Cristo Signore, fatto
«pane di vita eterna» (cfr Gv 6, 27) nella Santissima Eucaristia.
+ JULIÁN HERRANZ
Arcivescovo titolare di Vertara
Presidente
da L'OSSERVATORE ROMANO, 9 Luglio 1999
|