Istruzione della CONGREGAZIONE PER IL CULTO
DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI
SACRAMENTI
su alcune cose che
si devono osservare ed evitare
circa la Santissima Eucaristia
INDICE
Proemio [1-13]
Capitolo I
La regolamentazione della sacra Liturgia [14-18]
1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge [19-25]
2. Le Conferenze dei Vescovi [26-28]
3. I Sacerdoti [29-33]
4. I Diaconi [34-35]
Capitolo II
La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell'Eucaristia
1. Una partecipazione attiva e consapevole [36-42]
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa [43-47]
Capitolo III
La retta celebrazione della santa Messa
1. La materia della Santissima Eucaristia [48-50]
2. La Preghiera
eucaristica [51-56]
3. Le altri parti della Messa [57-74]
4. L'unione dei vari riti con la celebrazione della Messa [75-79]
Capitolo IV
La santa Comunione
1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione [80-87]
2. La distribuzione della santa Comunione [88-96]
3. La Comunione dei Sacerdoti [97-99]
4. La Comunione sotto le due specie [100-107]
Capitolo V
Altri aspetti riguardanti l'Eucaristia
1. Il luogo della celebrazione della santa Messa [108-109]
2. Circostanze varie relative alla santa Messa [110-116]
3. I vasi sacri [117-120]
4. Le vesti liturgiche
[121-128]
Capitolo VI
La conservazione della Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa
1. La conservazione della Santissima Eucaristia [129-133]
2. Altre forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa
[134-141]
3. Le processioni e i Congressi eucaristici [142-145]
Capitolo VII
I compiti straordinari dei fedeli laici [146-153]
1. Il ministro straordinario della santa Comunione [154-160]
2. La predicazione [161]
3. Le celebrazioni particolari che
si svolgono in assenza del Sacerdote [162-167]
4. Coloro che
sono stati dimessi dallo stato clericale [168]
Capitolo VIII
I rimedi [169-171]
1. Graviora delicta [172]
2. Atti gravi [173]
3. Altri abusi [174-175]
4. Il Vescovo diocesano [176-180]
5. La Sede Apostolica [181-182]
6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica [183-184]
Conclusione [185-186]
PROEMIO
[1.] Nella Santissima Eucaristia la Madre Chiesa
riconosce con ferma fede, accoglie con gioia, celebra e venera con
atteggiamento adorante il sacramento della Redenzione,[1] annunciando la morte
di Cristo Gesù, proclamando la sua resurrezione, nell'attesa della sua venuta
nella gloria,[2] come Signore e Dominatore invincibile, Sacerdote eterno e Re
dell'universo, per offrire alla maestà infinita del Padre onnipotente il regno
di verità e di vita.[3]
[2.] La dottrina della Chiesa
sulla Santissima Eucaristia, in cui è contenuto l'intero bene spirituale della
Chiesa,
ovvero Cristo stesso, nostra Pasqua,[4] fonte e culmine[5] di tutta la vita
cristiana, il cui influsso causale è alle origini stesse della Chiesa,[6] è
stata esposta con premurosa sollecitudine e grande autorevolezza nel corso dei
secoli negli scritti dei Concili e dei Sommi Pontefici. Recentemente, inoltre,
nella Lettera Enciclica «Ecclesia de Eucharistia» il Sommo Pontefice
Giovanni
Paolo II ha nuovamente esposto sul medesimo argomento alcuni aspetti di grande
importanza per il contesto ecclesiale della nostra epoca.[7]
In particolare, il Sommo Pontefice, affinché
la Chiesa tuteli debitamente anche
al giorno d'oggi un così grande mistero nella celebrazione della sacra
Liturgia, ha dato disposizione a questa Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti[8] di preparare, d'intesa con la Congregazione per
la Dottrina della Fede, la presente Istruzione, in cui fossero trattate alcune
questioni concernenti la disciplina del sacramento dell'Eucaristia. Quanto
appare in questa Istruzione va, pertanto, letto in continuità con la citata
Lettera Enciclica «Ecclesia de Eucharistia».
Tuttavia, non si
ha l'intenzione di offrire in essa l'insieme delle norme relative alla
Santissima Eucaristia, quanto piuttosto di riprendere con tale Istruzione
alcuni elementi, che
risultano tuttora validi nella normativa già esposta e stabilita, per
rafforzare il senso profondo delle norme liturgiche,[9] e indicarne altri che
spieghino e completino i precedenti, illustrandoli ai Vescovi, ma anche ai
Sacerdoti, ai Diaconi e a tutti i fedeli laici, affinché ciascuno li metta in
pratica secondo il proprio ufficio e le proprie possibilità.
[3.] Le norme contenute in questa Istruzione si considerino inerenti alla
materia liturgica nell'ambito del Rito romano e, con le opportune varianti,
degli altri Riti della Chiesa
latina giuridicamente riconosciuti.
[4.] «Non c'é dubbio che
la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più
consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio
dell'altare».[10] Tuttavia, «non mancano delle ombre».[11] Non si possono,
pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità,
contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione
e l'autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti
ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche.
In alcuni luoghi
gli abusi commessi in materia liturgica sono all'ordine del giorno, il che
ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.
[5.] L'osservanza delle norme emanate dall'autorità della Chiesa
esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e della disposizione
d'animo. Una osservanza puramente esteriore delle norme, come è evidente,
contrasterebbe con l'essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore
vuole radunare la sua Chiesa
perché
sia con lui «un solo corpo e un solo spirito».[12] L'atto esterno deve essere,
pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli
uni agli altri e generano l'amore per i poveri e gli afflitti. Le parole e i
riti della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei secoli dei
sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui:[13] conformando a
quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori. Quanto
detto nella presente Istruzione intende condurre a tale conformità dei
sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi nelle parole e nei riti della
Liturgia.
[6.] Tali abusi, infatti, «contribuiscono ad oscurare la retta fede e la
dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento».[14] In questo modo si
impedisce pure «ai fedeli di rivivere in un certo senso l'esperienza dei due
discepoli di Emmaus: "E i loro occhi
si aprirono e lo riconobbero"».[15] Davanti alla potenza e alla divinità[16]
di Dio e allo splendore della sua bontà, particolarmente visibile nel
sacramento dell'Eucaristia, si addice, infatti, che tutti i fedeli nutrano e
manifestino quel senso dell'adorabile maestà di Dio, che hanno ricevuto
attraverso la passione salvifica del Figlio Unigenito.[17]
[7.] Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio,
però, ci concede in Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale
facciamo tutto ciò che
vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e
giusto.[18] Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati
direttamente da Dio, ma anche,
considerando convenientemente l'indole di ciascuna norma, per le leggi
promulgate dalla Chiesa.
Da ciò la necessità che
tutti si conformino agli ordinamenti stabiliti dalla legittima autorità
ecclesiastica.
[8.] Si deve, inoltre, notare con grande amarezza la presenza di «iniziative
ecumeniche
che, pur generose nelle intenzioni, indulgono qua e là a prassi eucaristiche
contrarie alla disciplina nella quale la Chiesa esprime la sua fede». Il dono
dell'Eucaristia, tuttavia, «è troppo grande per sopportare ambiguità e
diminuzioni». È, pertanto, opportuno correggere e definire con maggiore
accuratezza alcuni elementi, di modo che anche in questo ambito «l'Eucaristia
continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero».[19]
[9.] Gli abusi trovano, infine, molto spesso fondamento nell'ignoranza, giacché
per lo più si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si
conosce l'antichità.
Infatti, «dell'afflato e dello spirito» della stessa sacra Scrittura «sono
permeate» appieno «le preghiere,
le orazioni e gli inni e da essa derivano il loro significato le azioni e i
segni sacri».[20] Quanto ai segni visibili, «di cui la sacra Liturgia si serve
per significare le realtà divine invisibili, essi sono stati scelti da Cristo
o dalla Chiesa».[21]
Infine, le strutture e le forme delle sacre celebrazioni, secondo la
tradizione di ciascun rito sia d'Oriente sia d'Occidente, sono in sintonia con
la Chiesa universale anche
per quanto riguarda usi universalmente accolti dalla ininterrotta tradizione
apostolica,[22] che
è compito proprio della Chiesa
trasmettere fedelmente e con cura alle future generazioni. Tutto ciò viene
sapientemente custodito e salvaguardato dalle norme liturgiche.
[10.] La stessa Chiesa
non
ha
alcuna potestà rispetto a ciò che
è stato stabilito da Cristo e che
costituisce parte immutabile della Liturgia.[23] Se fosse, infatti, spezzato
il legame che
i sacramenti
hanno
con Cristo stesso, che
li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata,[24] ciò non
sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nuocerebbe a loro gravemente. La
sacra Liturgia, infatti, è intimamente collegata con i principi della
dottrina[25] e l'uso di testi e riti non approvati comporta, di conseguenza, che
si affievolisca o si perda il nesso necessario tra la lex orandi e la lex
credendi.[26]
[11.] Troppo grande è il Mistero dell'Eucaristia «perché
qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne
rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale».[27] Chi al
contrario, anche
se Sacerdote, agisce così, assecondando proprie inclinazioni, lede la
sostanziale unità del rito romano, che
va tenacemente salvaguardata,[28] e compie azioni in nessun modo consone con
la fame e sete del Dio vivente provate oggi dal popolo, né svolge autentica
attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i
fedeli del loro patrimonio e della loro eredità. Atti arbitrari, infatti, non
giovano a un effettivo rinnovamento,[29] ma ledono il giusto diritto dei
fedeli all'azione liturgica che
è espressione della vita della Chiesa
secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre, introducono elementi
di deformazione e discordia nella stessa celebrazione eucaristica che, in modo
eminente e per sua natura, mira a significare e realizzare mirabilmente la
comunione della vita divina e l'unità del popolo di Dio.[30] Da essi derivano
insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi
inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui
la vita cristiana risulta spesso particolarmente difficile in ragione del
clima di «secolarizzazione», confondono e rattristano notevolmente molti
fedeli.[31]
[12.] Tutti i fedeli, invece, godono del diritto di avere una liturgia vera e
in particolar modo una celebrazione della santa Messa che
sia così come la Chiesa
ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi
e norme. Allo stesso modo, il popolo cattolico ha il diritto che
si celebri per esso in modo integro il sacrificio della santa Messa, in piena
conformità con la dottrina del Magistero della Chiesa. È, infine, diritto
della comunità cattolica che per essa si compia la celebrazione della
Santissima Eucaristia in modo tale che appaia come vero sacramento di unità,
escludendo completamente ogni genere di difetti e gesti che
possano generare divisioni e fazioni nella Chiesa.[32]
[13.] Tutte le norme e i richiami
esposti in questa Istruzione si connettono, sia pure in vario modo, con il
compito della Chiesa,
a cui spetta di vigilare sulla retta e degna celebrazione di questo grande
mistero. Dei vari gradi con cui le singole norme si raccordano con la legge
suprema di tutto il diritto ecclesiastico, che è la cura per la salvezza delle
anime, tratta l'ultimo capitolo della presente Istruzione.[33]
Capitolo I
LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SACRA LITURGIA
[14.] «Regolamentare la sacra Liturgia compete unicamente all'autorità della Chiesa,
la quale risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo
Sacrae».[34]
[15.] Il Romano Pontefice, «Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa
universale, in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria, suprema, piena,
immediata e universale sulla Chiesa, che può sempre esercitare
liberamente»,[35] anche comunicando con i pastori e i fedeli.
[16.] È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra Liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle
lingue correnti, nonché
vigilare perché
gli ordinamenti liturgici, specialmente quelli attraverso i quali è regolata
la celebrazione del Santissimo Sacrificio della Messa, siano osservati
fedelmente ovunque.[36]
[17.] La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «si
occupa di tutto ciò che,
salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, spetta
alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra
Liturgia, in primo luogo dei Sacramenti. Essa favorisce e tutela la disciplina
dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita
celebrazione». Infine, «esercita attenta vigilanza perché siano osservate
esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove
essi siano scoperti, vengano eliminati».[37] In questa materia, secondo la
tradizione di tutta la Chiesa, è predominante la sollecitudine per la
celebrazione della santa Messa e per il culto che
si tributa alla Santissima Eucaristia anche fuori della Messa.
[18.] I fedeli
hanno il diritto che
l'autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la sacra Liturgia,
in modo tale che
essa non sembri mai «proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della
comunità nella quale si celebrano i Misteri».[38]
1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge
[19.] Il Vescovo diocesano, primo dispensatore dei misteri di Dio, è
moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa
particolare a lui affidata.[39] Infatti, «il Vescovo, insignito della pienezza
del sacramento dell'Ordine, è l'"economo della grazia del supremo
sacerdozio"[40] specialmente nell'Eucaristia, che offre egli stesso o fa
offrire,[41] e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce».[42]
[20.] Si
ha, infatti, una precipua manifestazione della Chiesa ogni volta che
si celebra la Messa, specialmente nella chiesa
cattedrale, «nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di
Dio, [...] all'unica preghiera,
all'unico altare, cui presiede il Vescovo»,circondato dai suoi Sacerdoti,
Diaconi e ministri.[43] Inoltre, ogni«legittima celebrazione dell'Eucaristia è
diretta dal Vescovo, al quale è affidato l'ufficio di prestare e regolare il
culto della religione cristiana alla Divina Maestà secondo i precetti del
Signore e le leggi della Chiesa,
dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua
diocesi».[44]
[21.] Infatti, al Vescovo «diocesano spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica nella Chiesa
a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti».[45] Tuttavia, il Vescovo vigili
sempre che
non venga meno quella libertà, che
è prevista dalle norme dei libri liturgici, di adattare, in modo intelligente,
la celebrazione sia all'edificio sacro sia al gruppo dei fedeli sia alle
circostanze pastorali, cosicché
l'intero rito sacro sia effettivamente rispondente alla sensibilità delle
persone.[46]
[22.] Il Vescovo regge la Chiesa
particolare a lui affidata[47] ed è suo compito regolamentare, dirigere,
spronare, talvolta anche
riprendere,[48] adempiendo il sacro ufficio che egli ha ricevuto mediante
l'ordinazione episcopale[49] per l'edificazione del suo gregge nella verità e
nella santità.[50] Illustri il genuino senso dei riti e dei testi liturgici e
alimenti nei Sacerdoti, nei Diaconi e nei fedeli lo spirito della sacra
Liturgia,[51] perché
tutti siano condotti ad un'attiva e fruttuosa celebrazione
dell'Eucaristia,[52] e assicuri parimenti che
tutto il corpo ecclesiale proceda unanime, nell'unità della carità, sul piano
diocesano, nazionale, universale.[53]
[23.] I fedeli«devono aderire al Vescovo come la Chiesa
a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano
concordi nell'unità e crescano per la gloria di Dio».[54] Tutti, anche
i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica,
e di tutte quante le associazioni o movimenti ecclesiali di qualsiasi genere,
sono soggetti all'autorità del Vescovo diocesano in tutto ciò che riguarda la
materia liturgica,[55] salvo i diritti legittimamente concessi. Compete,
dunque, al Vescovo diocesano il diritto e il dovere di vigilare e verificare,
riguardo alla materia liturgica,le chiese e gli oratori situati nel suo
territorio, come anche quelle fondate o dirette dai membri dei sopra
menzionati istituti, se ad esse abitualmente accedono i fedeli.[56]
[24.] Da parte sua, il popolo cristiano
ha
il diritto che
il Vescovo diocesano vigili affinché
non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo
al ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei
sacramentali, al culto di Dio e dei santi.[57]
[25.] Le commissioni, i consiglio comitati costituiti dal Vescovo, perché
contribuiscano «a promuovere la Liturgia, la musica e l'arte sacra nella sua
diocesi», agiranno secondo il pensiero e le direttive del Vescovo e dovranno
poter contare sulla sua autorità e sulla sua ratifica per svolgere
convenientemente il proprio compito[58] e perché sia mantenuto l'effettivo
governo del Vescovo nella sua diocesi. Riguardo a tutti questi gruppi, agli
altri istituti e a qualsiasi iniziativa in materia liturgica, i Vescovi si chiedano,
come già da tempo risulta urgente, se sia stata finora fruttuosa[59] la loro
attività e valutino attentamente quali correttivi o miglioramenti vadano
inseriti nella loro struttura e nella loro attività,[60] affinché trovino
nuovo vigore. Si tenga sempre presente che gli esperti vanno scelti tra
coloro, la cui solidità nella fede cattolica e la cui preparazione in materia
teologica e culturale siano riconosciute.
2. Le Conferenze dei Vescovi
[26.] Ciò vale anche
per quelle commissioni attinenti alla medesima materia che, su sollecitazione
del Concilio,[61] sono istituite dalla Conferenza dei Vescovi e i cui membri è
necessario che
siano Vescovi e siano ben distinti dagli esperti coadiutori. Qualora il numero
di membri di una Conferenza dei Vescovi non risulti sufficiente perché si
possa senza difficoltà trarre da loro e istituire una commissione liturgica,
si nomini un consiglio o gruppo di esperti che, sempre sotto la presidenza di
un Vescovo, adempia per quanto possibile a tale compito, evitando però il nome
di «Commissione liturgica».
[27.] La Sede Apostolica
ha notificato fin dal 1970[62] la cessazione di tutti gli esperimenti relativi
alla celebrazione della santa Messa ed ha ribadito tale cessazione nel
1988.[63] Pertanto, i singoli Vescovi e le loro Conferenze non
hanno
alcuna facoltà di permettere gli esperimenti riguardo ai testi e ad altro che
non sia prescritto nei libri liturgici. Per poter praticare in avvenire tali
esperimenti è necessario il permesso della Congregazione per il Culto Divino e
la Disciplina dei Sacramenti, dato per iscritto e richiesto dalle Conferenze
dei Vescovi. Esso, tuttavia, non verrà concesso se non per grave causa. Quanto
alle iniziative di inculturazione in materia liturgica, si osservino
rigorosamente e integralmente le norme specificamente stabilite.[64]
[28.] Tutte le norme attinenti alla materia liturgica, stabilite a norma del
diritto da una Conferenza dei Vescovi per il proprio territorio, vanno
sottoposte alla recognitio della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, senza la quale non posseggono alcuna forza
obbligante.[65]
3. I Sacerdoti
[29.] I Sacerdoti, validi, provvidi e necessari collaboratori dell'ordine
episcopale,[66] chiamati
a servire il popolo di Dio, costituiscono con il loro Vescovo un unico
presbiterio,[67] sebbene destinato a uffici diversi. «Nelle singole comunità
locali di fedeli rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti
con animo fiducioso e grande, ne condividono, secondo il loro grado, gli
uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana». E «per
questa loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i Sacerdoti
riconoscano nel Vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso
amore».[68] Inoltre, «sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di
portare il loro contributo al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi, di
tutta la Chiesa».[69]
[30.] Grande è la responsabilità «che
hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i Sacerdoti, ai quali compete
di presiederla in persona Christi,
assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla
comunità che
direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa
universale, che
è sempre chiamata
in causa dall'Eucaristia. Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a
partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per
un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che
sono stati motivo di sofferenza per molti».[70]
[31.] In coerenza con quanto da loro promesso nel rito della sacra ordinazione
e rinnovato di anno in anno nel corso della Messa crismale, i Sacerdoti
celebrino «devotamente e con fede i misteri di Cristo a lode di Dio e
santificazione del popolo cristiano, secondo la tradizione della Chiesa,
specialmente nel sacrificio dell'Eucaristia e nel sacramento della
riconciliazione».[71] Non svuotino il significato profondo del proprio
ministero, deformando la celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o
aggiunte arbitrarie.[72] Come disse, infatti, S. Ambrogio: «La Chiesa non è
ferita in se stessa, [...] ma in noi. Guardiamoci, dunque, dal far divenire i
nostri sbagli una ferita per la Chiesa».[73] Si badi, quindi, che
la Chiesa di Dio non riceva offesa da parte dei Sacerdoti, i quali hanno
offerto se stessi al ministero con tanta solennità. Vigilino, anzi, fedelmente
sotto l'autorità del Vescovo, affinché simili deformazioni non siano commesse
da altri.
[32.] «Il parroco faccia in modo che
la Santissima Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli,
si adoperi perché
i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in
special modo perché
si accostino frequentemente al sacramento della Santissima Eucaristia e della
penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla
preghiera,
da praticare anche
nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra
Liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia,
sotto l'autorità del Vescovo diocesano, e sulla quale è tenuto a vigilare
perché non si insinuino abusi».[74] Sebbene sia opportuno che nella
preparazione efficace delle celebrazioni liturgiche, specialmente della santa
Messa, egli sia coadiuvato da vari fedeli, non deve tuttavia in nessun modo
cedere loro quelle prerogative in materia che sono proprie del loro ufficio.
[33.] Infine, tutti «i Sacerdoti abbiano cura di coltivare adeguatamente la
scienza e l'arte liturgica, affinché,
per mezzo del loro ministero liturgico, le comunità cristiane ad essi
affidate, elevino una lode sempre più perfetta a Dio, Padre, Figlio e Spirito
Santo».[75] Soprattutto, siano pervasi di quella meraviglia e di quello
stupore che la celebrazione del mistero pasquale nell'Eucaristia procura nel
cuore dei fedeli.[76]
4. I Diaconi
[34.] I Diaconi, «ai quali sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per
il servizio»,[77] uomini di buona reputazione,[78] devono agire, con l'aiuto
di Dio, in modo tale da essere riconosciuti come veri discepoli di colui,[79]
«che
non venne per farsi servire, ma per servire»[80] e fu in mezzo ai suoi
discepoli«come colui che
serve».[81] E fortificati dal dono dello Spirito Santo ricevuto mediante
l'imposizione delle mani, servano il popolo di Dio in comunione con il Vescovo
e il suo presbiterio.[82] Considerino perciò il Vescovo come padre e siano di
aiuto a lui e al suo Presbiterio«nel ministero della parola, dell'altare e
della carità».[83]
[35.] Non trascurino mai «di custodire il mistero della fede, come dice
l'Apostolo, in una coscienza pura[84] per annunziare tale fede con le parole e
le opere, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa»,[85]
servendo con tutto il cuore fedelmente e con umiltà la sacra Liturgia come
fonte e culmine della vita della Chiesa, «affinché
tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano
insieme, lodino Dio nella Chiesa,
prendano parte al Sacrificio e alla mensa del Signore».[86] Pertanto, tutti i
Diaconi, per quanto li riguarda, si impegnino a far sì che la sacra Liturgia
sia celebrata a norma dei libri liturgici debitamente approvati.
Capitolo II
LA PARTECIPAZIONE
DEI FEDELI LAICI ALLA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA
1. Una partecipazione attiva e consapevole
[36.] La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e della Chiesa,
costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa sia universale
sia particolare, e per i singoli fedeli,[87] che«sono interessati in diverso
modo, secondo la diversità di ordini, di compiti, e di partecipazione
attiva.[88] In questo modo il popolo cristiano, "stirpe eletta, sacerdozio
regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato",[89] manifesta il
proprio coerente e gerarchico ordine».[90] «Il sacerdozio comune dei fedeli e
il sacerdozio ministeriale o gerarchico,
quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia
ordinati l'uno all'altro, poiché
l'uno e l'altro, ognuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di
Cristo».[91]
[37.] Tutti i fedeli, liberati dai propri peccati e incorporati nella Chiesa
con il Battesimo,dal carattere loro impresso sono abilitati al culto della
religione cristiana,[92] affinché
in virtù del loro regale sacerdozio,[93] perseverando nella preghiera e
lodando Dio,[94] si manifestino come vittima viva, santa, gradita a Dio e
provata in tutte le loro azioni,[95] diano dovunque testimonianza di Cristo e
a chi
la richieda
rendano ragione della loro speranza di vita eterna.[96]
Pertanto, anche
la partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell'Eucaristia e degli
altri riti della Chiesa
non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva, ma va
ritenuta un vero esercizio della fede e della dignità battesimale.
[38.] L'ininterrotta dottrina della Chiesa
sulla natura non soltanto conviviale, ma anche e soprattutto sacrificale
dell'Eucaristia va giustamente considerata tra i principali criteri per una
piena partecipazione di tutti i fedeli a un così grande sacramento.[97]
«Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non
oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e
fraterno».[98]
[39.] Per promuovere ed evidenziare la partecipazione attiva, la recente
riforma dei libri liturgici
ha favorito, secondo le intenzioni del Concilio, le acclamazioni del popolo,
le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni o i gesti e
l'atteggiamento del corpo e ha provveduto a far osservare a tempo debito il
sacro silenzio, prevedendo nelle rubriche
anche le parti spettanti ai fedeli.[99] Ampio spazio si dà, inoltre, ad una
appropriata libertà di adattamento fondata sul principio che ogni celebrazione
risponda alle necessità, alla capacità, alla preparazione dell'animo e
all'indole dei partecipanti, secondo le facoltà stabilite dalle norme liturgiche.
Nella scelta dei canti, delle melodie, delle orazioni e delle letture
bibliche, nel pronunciare l'omelia, nel comporre la preghiera dei fedeli, nel
rivolgere talora le monizioni e nell'ornare secondo i vari tempi la chiesa
esiste ampia possibilità di introdurre in ogni celebrazione una certa varietà
che contribuisca a rendere maggiormente evidente la ricchezza della tradizione
liturgica e a conferire accuratamente una connotazione particolare alla
celebrazione, tenendo conto delle esigenze pastorali, così da favorire la
partecipazione interiore. Va, tuttavia, ricordato che l'efficacia delle azioni
liturgiche
non sta nella continua modifica dei riti, ma nell'approfondimento della parola
di Dio e del mistero celebrato.[100]
[40.] Tuttavia, benché
la celebrazione della Liturgia possieda indubbiamente tale connotazione di
partecipazione attiva di tutti i fedeli, non ne consegue, come per logica
deduzione, che
tutti debbano materialmente compiere qualcosa oltre ai previsti gesti ed
atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamente assolvere ad uno
specifico compito liturgico. La formazione catechetica provveda, piuttosto,
con cura a correggere nozioni e usi superficiali in merito diffusi in alcuni
luoghi
negli ultimi anni e a risvegliare sempre nei fedeli un rinnovato senso di
grande ammirazione davanti alla profondità di quel mistero di fede che è
l'Eucaristia, nella cui celebrazione la Chiesa passa «dal vecchio
al nuovo» ininterrottamente.[101] Nella celebrazione dell'Eucaristia, infatti,
come pure in tutta la vita cristiana, che da essa trae forza e ad essa tende,
la Chiesa, come san Tommaso Apostolo, si prostra in adorazione davanti al
Signore crocifisso, morto, sepolto e risorto «nella grandezza del suo divino
splendore e esclama in eterno: "Signore mio e Dio mio!"».[102]
[41.] Per suscitare, promuovere e alimentare il senso interiore della
partecipazione liturgica risultano particolarmente utili la celebrazione
assidua ed estesa della Liturgia delle Ore, l'uso dei sacramentali e gli
esercizi della pietà popolare cristiana. Tali esercizi, «che,
sebbene non riguardino a rigore di diritto la sacra Liturgia, sono invero
provvisti di particolare importanza e dignità», vanno ritenuti, soprattutto
quando risultano elogiati e approvati dallo stesso Magistero,[103] dotati di
un qualche
legame con il contesto liturgico, come è specialmente per la preghiera del
Rosario.[104] Poiché,
inoltre, queste opere di pietà guidano il popolo cristiano alla partecipazione
ai sacramenti, e in particolar modo all'Eucaristia, «nonché alla meditazione
dei misteri della nostra redenzione e all'imitazione degli insigni esempi dei
santi in cielo, esse allora ci rendono partecipi del culto liturgico non senza
giovamento di salvezza».[105]
[42.] È necessario comprendere che
la Chiesa non si riunisce per umana volontà, ma è convocata da Dio nello
Spirito Santo, e risponde per mezzo della fede alla sua vocazione gratuita: il
termine ekklesía rimanda, infatti, a klesis, che
significa "chiamata".[106]
Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come «concelebrazione» in senso
univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente.[107] Al contrario,
l'Eucaristia celebrata dai Sacerdoti è un dono «che supera radicalmente il
potere dell'assemblea [...]. La comunità che si riunisce per la celebrazione
dell'Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote ordinato che
la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D'altra parte,
la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato».[108] È
assolutamente necessaria la volontà comune di evitare ogni ambiguità in
materia e portare rimedio alle difficoltà insorte negli ultimi anni. Pertanto,
si usino soltanto con cautela locuzioni quali «comunità celebrante» o
«assemblea celebrante», o in altre lingue moderne «celebrating assembly», «asamblea
celebrante», «assemblée célébrante», e simili.
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa
[43.] È giusto e lodevole che
per il bene della comunità e di tutta la Chiesa di Dio alcuni fedeli laici
svolgano secondo la tradizione alcuni compiti attinenti alla celebrazione
della sacra Liturgia.[109] Conviene che siano più persone a distribuirsi tra
loro o a svolgere i vari uffici o le varie parti dello stesso ufficio.[110]
[44.] Oltre ai ministeri istituiti dell'accolito e del lettore,[111] tra i
suddetti uffici particolari vi sono quelli dell'accolito[112] e del
lettore[113] per incarico temporaneo, ai quali sono congiunti gli altri uffici
descritti nel Messale Romano,[114] nonché
i compiti di preparare le ostie, di pulire i lini e simili. Tutti«sia ministri
ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano
solo e tutto ciò che
è di loro competenza»[115] e tanto nella stessa celebrazione liturgica quanto
nella sua preparazione facciano sì che
la Liturgia della Chiesa
si svolga con dignità e decoro.
[45.] Si deve evitare il rischio
di oscurare la complementarietà tra l'azione dei chierici e quella dei laici,
così da sottoporre il ruolo dei laici a una sorta, come si suol dire, di «clericalizzazione»,
mentre i ministri sacri assumono indebitamente compiti che
sono propri della vita e dell'azione dei fedeli laici.[116]
[46.] Il fedele laico chiamato
a prestare il suo aiuto nelle celebrazioni liturgiche occorre che
sia debitamente preparato e che
si distingua per vita cristiana, fede, condotta e fedeltà al Magistero della
Chiesa. È bene che
costui abbia ricevuto una congrua formazione liturgica, secondo la sua età,
condizione, genere di vita e cultura religiosa.[117] Non si scelga nessuno, la
cui designazione possa destare meraviglia tra i fedeli.[118]
[47.] È veramente ammirevole che
persista la nota consuetudine che
siano presenti dei fanciulli o dei giovani, chiamati di solito «ministranti»,
che
prestino servizio all'altare alla maniera dell'accolito, e abbiano ricevuto,
secondo le loro capacità, una opportuna catechesi riguardo al loro
compito.[119] Non si deve dimenticare che dal novero di questi fanciulli è
scaturito nel corso dei secoli un cospicuo numero di ministri sacri.[120] Si
istituiscano o promuovano per essi delle associazioni, anche
con la partecipazione e l'aiuto dei genitori, con le quali si provveda più
efficacemente alla cura pastorale dei ministranti. Quando tali associazioni
assumono carattere internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o esaminare e approvare i loro
statuti.[121] A tale servizio dell'altare si possono ammettere fanciulle o
donne a giudizio del Vescovo diocesano e nel rispetto delle norme
stabilite.[122]
Capitolo III
LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
1. La materia della Santissima Eucaristia
[48.] Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico
deve essere azimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo
che
non ci sia alcun rischio
di decomposizione.[123] Ne consegue, dunque, che quello preparato con altra
materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata mescolata materia diversa
dal frumento, in quantità tale da non potersi dire, secondo la comune
estimazione, pane di frumento, non costituisce materia valida per la
celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico.[124] È un grave
abuso introdurre nella confezione del pane dell'Eucaristia altre sostanze,
come frutta, zucchero o miele. Va da sé che
le ostie devono essere confezionate da persone che non soltanto si distinguano
per onestà, ma siano anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti
adeguati.[125]
[49.] In ragione del segno espresso, conviene che
qualche parte del pane eucaristico ottenuto dalla frazione sia distribuito
almeno a qualche fedele al momento della Comunione. «Le ostie piccole non sono
comunque affatto escluse, quando il numero dei comunicandi, o altre ragioni
pastorali lo esigano»;[126] si usino, anzi, di solito particole per lo più
piccole, che non richiedano
ulteriore frazione.
[50.] Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico
deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né
commisto a sostanze estranee.[127] Nella stessa celebrazione della Messa va
mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che
il vino destinato all'Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non
diventi aceto.[128] È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui
genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa
esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità
dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande
di qualsiasi genere, che
non costituiscono materia valida.
2. La Preghiera
eucaristica
[51.] Si usino soltanto le Preghiere
eucaristiche
che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede
Apostolica secondo i modi e i termini da essa definiti. «Non si può tollerare
che alcuni Sacerdoti si arroghino
il diritto di comporre preghiere
eucaristiche»[129]
o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa,né adottarne altre
composte da privati.[130]
[52.] La recita della Preghiera
eucaristica, che
per sua stessa natura è come il culmine dell'intera celebrazione, è propria
del Sacerdote, in forza della sua ordinazione. È, pertanto, un abuso far sì
che alcune parti della Preghiera
eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno
solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque,
essere interamente recitata dal solo Sacerdote.[131]
[53.] Mentre il Sacerdote celebrante recita la Preghiera
eucaristica,«non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l'organo o altri
strumenti musicali tacciano»,[132] salvo che per le acclamazioni del popolo
debitamente approvate, di cui si veda più avanti.
[54.] Il popolo, tuttavia, prende parte sempre attivamente e mai in modo
meramente passivo:al Sacerdote«si associ con fede e in silenzio, ed anche
con gli interventi stabiliti nel corso della Preghiera eucaristica, quali sono
le risposte nel dialogo del Prefazio, il Santo, l'acclamazione dopo la
consacrazione e l'Amen dopo la dossologia finale, ed altre acclamazioni
approvate dalla Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Santa Sede».[133]
[55.] In alcuni luoghi
è invalso l'abuso per cui il Sacerdote spezza l'ostia al momento della
consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie,
però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente
corretto.
[56.] Non si ometta nella Preghiera
eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del Vescovo diocesano,
per conservare un'antichissima
tradizione e manifestare la comunione ecclesiale. Infatti, «lo stesso
radunarsi insieme della comunità eucaristica è anche comunione con il proprio
Vescovo e con il Romano Pontefice».[134]
3. Le altre parti della Messa
[57.] È diritto della comunità dei fedeli che
ci siano regolarmente, soprattutto nella celebrazione domenicale, una adeguata
e idonea musica sacra e, sempre, un altare, dei paramenti e sacri lini che
splendano, secondo le norme, per dignità, decoro e pulizia.
[58.] Parimenti, tutti i fedeli
hanno
il diritto che
la celebrazione dell'Eucaristia sia diligentemente preparata in tutte le sue
parti, in modo tale che
in essa sia degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di
Dio, sia esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi
liturgici e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente
custodita e alimentata la loro fede nelle parole dei canti.
[59.] Si ponga fine al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o
anche
i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra
Liturgia da essi pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la
celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso
autentico.
[60.] Nella celebrazione della Messa la Liturgia della Parola e la Liturgia
eucaristica sono strettamente congiunte tra loro e formano un solo atto di
culto. Pertanto, non è lecito separare una parte dall'altra, celebrandole in
tempi e luoghi
differenti.[135] Inoltre, non è lecito eseguire singole sezioni della santa
Messa in vari momenti anche
di uno stesso giorno.
[61.] Nello scegliere le letture bibliche
da proclamare nella celebrazione della Messa, si seguano le norme che si
trovano nei libri liturgici,[136] affinché realmente«la mensa della Parola di
Dio sia imbandita ai fedeli con maggiore abbondanza e vengano ad essi aperti
più largamente i tesori della Bibbia».[137]
[62.] Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture
bibliche
prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale,
che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».[138]
[63.] La lettura del Vangelo, che«costituisce
il culmine della Liturgia della Parola»,[139] è riservata, secondo la
tradizione della Chiesa,
nella celebrazione della sacra Liturgia al ministro ordinato.[140] Non è
pertanto consentito a un laico, anche
religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e
neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano
esplicitamente.[141]
[64.] L'omelia, che
si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa ed è parte della
stessa Liturgia,[142] «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o
da lui affidata a un Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo
l'opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico.[143] In casi particolari
e per un giusto motivo l'omelia può essere tenuta anche
da un Vescovo o da un Presbitero che
partecipa alla celebrazione anche
se non può concelebrare».[144]
[65.] Va ricordato che,
in base a quanto prescritto dal canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni
precedente norma che
abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l'omelia durante la
celebrazione eucaristica.[145] Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può,
pertanto, essere accordata in virtù di alcuna consuetudine.
[66.] Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la
celebrazione della Messa vale anche
per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti
abbiano ricevuto l'incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro
genere, gruppo, comunità o associazione di laici.[146]
[67.] Soprattutto, si deve prestare piena attenzione affinché
l'omelia si incentri strettamente sul mistero della salvezza, esponendo nel
corso dell'anno liturgico sulla base delle letture bibliche e dei testi
liturgici i misteri della fede e le regole della vita cristiana e offrendo un
commento ai testi dell'Ordinario o del Proprio della Messa o di qualche
altro rito della Chiesa.[147]
Va da sé che
tutte le interpretazioni della sacra Scrittura debbano essere ricondotte a
Cristo come supremo cardine dell'economia della salvezza, ma ciò avvenga
tenendo anche conto dello specifico contesto della celebrazione liturgica. Nel
tenere l'omelia si abbia cura di irradiare la luce di Cristo sugli eventi
della vita. Ciò però avvenga in modo da non svuotare il senso autentico e
genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, solo di politica o di
argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni provenienti da
movimenti pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca.[148]
[68.] Il Vescovo diocesano vigili con attenzione sull'omelia,[149] facendo anche
circolare tra i ministri sacri norme, lineamenti e sussidi e promovendo
incontri e altre iniziative apposite, affinché essi abbiano spesso occasione
di riflettere con maggiore accuratezza sulla natura dell'omelia e trovino un
aiuto per quanto concerne la sua preparazione.
[69.] Non si ammetta nella santa Messa, come nelle altre celebrazioni liturgiche,
un Credo o Professione di fede, che
non sia inserito nei libri liturgici debitamente approvati.
[70.] Le offerte che
i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la Liturgia
eucaristica non si riducono necessariamente al pane e al vino per la
celebrazione dell'Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che
vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la
carità verso i poveri. I doni esteriori devono, tuttavia, essere sempre
espressione visibile di quel vero dono che il Signore aspetta da noi: un cuore
contrito e l'amore di Dio e del prossimo, per mezzo del quale siamo conformati
al sacrificio di Cristo che offrì se stesso per noi. Nell'Eucaristia, infatti,
risplende in sommo grado il mistero di quella carità che
Gesù Cristo
ha
rivelato nell'Ultima Cena lavando i piedi dei discepoli. Tuttavia, a
salvaguardia della dignità della sacra Liturgia occorre che le offerte
esteriori siano presentate in modo adeguato. Pertanto, il denaro, come pure le
altre offerte per i poveri, siano collocati in un luogo adatto, ma fuori della
mensa eucaristica.[150] Ad eccezione del denaro e, nel caso, in ragione del
segno, di una minima parte degli altri doni, è preferibile che tali offerte
vengano presentate al di fuori della celebrazione della Messa.
[71.] Si mantenga l'uso del Rito romano di scambiare la pace prima della santa
Comunione, come stabilito nel Rito della Messa. Secondo la tradizione del Rito
romano, infatti, questo uso non
ha
connotazione né di riconciliazione né di remissione dei peccati, ma piuttosto
la funzione di manifestare pace, comunione e carità prima di ricevere la
Santissima Eucaristia.[151] È, invece, l'atto penitenziale da eseguire
all'inizio della Messa, in particolare secondo la sua prima forma, ad avere
carattere di riconciliazione tra i fratelli.
[72.] Conviene«che
ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo
sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre
nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia
se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli». Nec
fiat cantus quidam ad pacem comitandam sed sine mora procedatur ad «Agnus
Dei». «Per ciò che riguarda il modo di compiere lo stesso gesto di pace, esso
è stabilito dalle Conferenze dei Vescovi [...] secondo l'indole e le usanze dei
popoli» e confermato da parte della Sede Apostolica.[152]
[73.] Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che
va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l'aiuto, se è il
caso, di un Diacono o del concelebrante, ma non di un laico, inizia dopo lo
scambio della pace, mentre si recita l'«Agnello di Dio». Il gesto della
frazione del pane, infatti,«compiuto da Cristo nell'ultima Cena, che sin dal
tempo apostolico
ha
dato il nome a tutta l'azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella
Comunione derivante dall'unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto
per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1 Cor 10, 17)».[153]
Il rito, pertanto, deve essere eseguito con grande rispetto.[154] Sia però
breve. Si corregga molto urgentemente l'abuso invalso in alcuni luoghi
di prolungare senza necessità tale rito, anche con l'aiuto di laici
contrariamente alle norme, e di attribuirgli una esagerata importanza.[155]
[74.] Se vi fosse l'esigenza di fornire
informazioni
o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente
preferibile che
ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono
offrire tali
informazioni
o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la
Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e
testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con
l'omelia,[156] né si può a causa loro totalmente sopprimere l'omelia stessa.
4. L'unione dei vari riti con la celebrazione della Messa
[75.] Per una ragione teologica inerente alla celebrazione eucaristica o ad un
rito particolare, i libri liturgici talora prescrivono o permettono la
celebrazione della santa Messa unitamente a un altro rito, specialmente dei
sacramenti.[157] Negli altri casi, tuttavia, la Chiesa
non ammette tale collegamento, soprattutto quando si tratta di circostanze
aventi indole superficiale e vana.
[76.] Inoltre, secondo l'antichissima
tradizione della Chiesa
romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la santa Messa in
modo tale che
diventi un'unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei
Sacerdoti, salvo coloro che
celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli
che lo desiderino, anche
mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle
necessità dei fedeli.[158] Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
[77.] In nessun modo si combini la celebrazione della santa Messa con il
contesto di una comune cena, né la si metta in rapporto con analogo tipo di
convivio. Salvo che
in casi di grave necessità, non si celebri la Messa su di un tavolo da
pranzo[159] o in un refettorio o luogo utilizzato per tale finalità
conviviale, né in qualunque aula in cui sia presente del cibo, né coloro che
partecipano alla Messa siedano a mensa nel corso stesso della celebrazione. Se
per grave necessità si dovesse celebrare la Messa nello stesso luogo in cui
dopo si deve cenare, si interponga un chiaro spazio di tempo tra la
conclusione della Messa e l'inizio della cena e non si esibisca ai fedeli nel
corso della Messa del cibo ordinario.
[78.] Non è lecito collegare la celebrazione della Messa con eventi politici o
mondani o con circostanze che
non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa cattolica. Si deve,
inoltre, evitare del tutto di celebrare la Messa per puro desiderio di
ostentazione o di celebrarla secondo lo stile di altre cerimonie, tanto più se
profane, per non svuotare il significato autentico dell'Eucaristia.
[79.] Infine, va considerato nel modo più severo l'abuso di introdurre nella
celebrazione della santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei
libri liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni.
Capitolo IV
LA SANTA COMUNIONE
1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione
[80.] L'Eucaristia sia proposta ai fedeli anche
«come antidoto, che
ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali»,[160] come
è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all'atto penitenziale
collocato all'inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti
perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri;[161] tuttavia,
«è privo dell'efficacia del sacramento della Penitenza»[162] e, per quanto
concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del
sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con diligenza
l'istruzione catechetica, in modo che
ai fedeli sia trasmesso l'insegnamento cristiano a questo riguardo.
[81.] La consuetudine della Chiesa
afferma, inoltre, la necessità che
ognuno esamini molto a fondo se stesso,[163] affinché chi sia conscio di
essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore
senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una
ragione grave e manchi
l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un
atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto
prima.[164]
[82.] Inoltre, «la Chiesa
ha dato delle norme che
mirano insieme a favorire l'accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla
mensa eucaristica e a determinare le condizioni oggettive in cui ci si deve
astenere del tutto dal distribuire la Comunione».[165]
[83.] È certamente la cosa migliore che
tutti coloro che
partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute
condizioni ricevano in essa la santa Comunione. Talora, tuttavia, avviene che
i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario
discernimento. È compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale
abuso.
[84.] Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla o, per
esempio, nelle grandi città, occorre che
si faccia attenzione affinché
per mancanza di consapevolezza non accedano alla santa Comunione anche i non
cattolici o perfino i non cristiani, senza tener conto del Magistero della
Chiesa in ambito dottrinale e disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al
momento opportuno i presenti sulla verità e sulla disciplina da osservare
rigorosamente.
[85.] I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli
fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri
cattolici, salvo le disposizioni del can. 844 §§ 2, 3 e 4, e del can. 861 §
2.[166] Inoltre, le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può
essere derogato in alcun modo,[167] non possono essere separate tra loro; è,
pertanto, necessario che
tutte siano sempre richieste
simultaneamente.
[86.] I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al
sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa,
soprattutto negli orari stabiliti, di modo che
la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo
giovamento, senza che
siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Coloro che sono soliti
comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al
sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di
ciascuno.[168]
[87.] Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione
sacramentale e l'assoluzione.[169] La Prima Comunione, inoltre, sia sempre
amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa.
Salvo casi eccezionali, è poco appropriato amministrarla il
Giovedì
Santo «in Cena Domini». Si scelga piuttosto un altro giorno, come le domeniche
II-VI di Pasqua o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le
domeniche «per annum», in quanto la domenica è giustamente considerata il
giorno dell'Eucaristia.[170] A ricevere l'Eucaristia non «accedano i bambini
che non abbiano raggiunto l'età della ragione o che»il parroco «abbia
giudicato non sufficientemente pronti».[171] Tuttavia, qualora avvenga che
un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto all'età, sia ritenuto maturo
per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a
condizione che sia stato sufficientemente preparato.
2. La distribuzione della santa Comunione
[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell'Eucaristia
nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione,
vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.[172]
Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o
dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non
una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo
richieda,
i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote
celebrante.[173]
[89.] Affinché,
anche «per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al
Sacrificio che si celebra»,[174] è da preferirsi che
i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.[175]
[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio
o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi», e confermato da
parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si
raccomanda che,
prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire
dalle stesse norme».[176]
[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che
«i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano
opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la
proibizione di riceverli».[177] Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non
sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è
lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice
ragione, ad esempio, che
egli vuole ricevere l'Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.
[92.] Benché
ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa
Comunione in bocca,[178] se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza
dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia
permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la
sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando
assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani
portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non
sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.[179]
[93.] È necessario che
si mantenga l'uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la
sacra ostia o qualche
suo frammento cada.[180]
[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra
loro di mano in mano»[181] la sacra ostia o il sacro calice. In merito,
inoltre, va rimosso l'abuso che
gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la
santa Comunione.
[95.] Il fedele laico «che
ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta
nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale
partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».[182]
[96.] Va disapprovato l'uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni
dei libri liturgici, a mo' di Comunione durante la celebrazione della santa
Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o
meno. Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e
reca in sé il rischio
di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della
Chiesa. Se in alcuni luoghi
vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e
distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi
di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si
utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.
3. La Comunione dei Sacerdoti
[97.] Ogni volta che
celebra la santa Messa, il Sacerdote deve comunicarsi all'altare al momento
stabilito dal Messale; i concelebranti, invece, prima di procedere alla
distribuzione della Comunione. Il Sacerdote celebrante o concelebrante non
attenda mai per comunicarsi il termine della Comunione del popolo.[183]
[98.] La Comunione dei Sacerdoti concelebranti si svolga secondo le norme
prescritte nei libri liturgici, facendo sempre uso di ostie consacrate durante
la stessa Messa,[184] e ricevendo tutti i concelebranti la Comunione sotto le
due specie. Si noti che,
quando il Sacerdote o il Diacono amministra ai concelebranti la sacra ostia o
il calice, non dice nulla, vale a dire non pronuncia le parole «Il Corpo di
Cristo» o «Il Sangue di Cristo».
[99.] La Comunione sotto le due specie è sempre permessa «ai Sacerdoti,che
non possono celebrare o concelebrare».[185]
4. La Comunione sotto le due specie
[100.] Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza
la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione
sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici,
con il presupposto e l'incessante accompagnamento di una debita catechesi
circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico
Tridentino.[186]
[101.] Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie
si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta
anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda
assolutamente quando esista rischio,
anche minimo, di profanazione delle sacre specie.[187] Per un più ampio
coordinamento, occorre che
le Conferenze dei Vescovi pubblichino,
con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la Congregazione per
il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le norme relative soprattutto
al «modo di distribuire ai fedeli la santa Comunione sotto le due specie e
all'estensione della facoltà».[188]
[102.] Non si amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un
numero di comunicandi tanto grande[189] che
risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l'Eucaristia
e esisterebbe il rischio
che «rimanga una quantità di Sangue di Cristo superiore al giusto da assumere
al termine della celebrazione»,[190] né parimenti laddove l'accesso al calice
può essere regolato con difficoltà o fosse richiesta una quantità sufficiente
di vino, della quale solo difficilmente si può avere garanzia di provenienza e
qualità, o laddove non sia disponibile un congruo numero di ministri sacri né
di ministri straordinari della sacra Comunione provvisti di appropriata
preparazione, o laddove una parte notevole del popolo perseveri, per varie
ragioni, nel rifiutarsi di accedere al calice, facendo così venir meno in un
certo qual modo il segno dell'unità.
[103.] Le norme del Messale Romano ammettono il principio che,
nei casi in cui la Comunione è distribuita sotto le due specie, «il Sangue di
Cristo può essere bevuto direttamente al calice, per intinzione, con la
cannuccia o con il cucchiaino».[191]
Quanto all'amministrazione della Comunione ai fedeli laici, i Vescovi possono
escludere la modalità della Comunione con la cannuccia o il cucchiaino,
laddove non sia uso locale, rimanendo comunque sempre vigente la possibilità
di amministrare la Comunione per intinzione. Se però si usa questa modalità,
si ricorra ad ostie che
non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal
Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.[192]
[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l'ostia nel calice,
né di ricevere in mano l'ostia intinta. Quanto all'ostia da intingere, essa
sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l'uso di
pane non consacrato o di altra materia.
[105.] Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione
sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che
il Sacerdote celebrante usi più calici.[193] Va, infatti, ricordato che tutti
i Sacerdoti che
celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In
ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande
insieme ad altri calici di minori dimensioni.
[106.] Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue
di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che
possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue
del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non
integralmente rispondenti alle norme stabilite.
[107.] Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi
getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo
sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa
la dimissione dallo stato clericale».[194] All'interno di questo caso si deve
considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a
dispregio delle sacre specie. Se, pertanto, qualcuno agisce contro le suddette
norme, gettando ad esempio le sacre specie nel sacrario o in luogo indegno o a
terra, incorre nelle pene stabilite.[195] Tengano, inoltre, tutti presente
che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la
celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano,
e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere
subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro
ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente
consumate all'altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente
destinato a conservare l'Eucaristia.[196]
Capitolo V
ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI L'EUCARISTIA
1. Il luogo della celebrazione della santa Messa
[108.] «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che
in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la
celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso».[197] Su tale
necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per
la propria diocesi.
[109.] Non è mai consentito a un Sacerdote celebrare nel tempio o luogo sacro
di una religione non cristiana.
2. Circostanze varie relative alla santa Messa
[110.] «Sempre memori che
nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente
l'opera della redenzione, i Sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne
raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non
si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa,
nella cui celebrazione i Sacerdoti adempiono il loro principale compito».[198]
[111.] Un Sacerdote sia ammesso a celebrare o concelebrare l'Eucaristia «anche
se sconosciuto al rettore della chiesa,
purché
esibisca la lettera commendatizia» della Sede Apostolica o del suo Ordinario o
del suo Superiore, data almeno entro l'anno, «oppure si possa prudentemente
ritenere che
non sia impedito di celebrare».[199] I Vescovi provvedano che abitudini
contrarie siano eliminate.
[112.] La Messa si celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché
si faccia ricorso a testi liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le
celebrazioni della Messa che
devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi
stabiliti dall'autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai
Sacerdoti celebrare in latino.[200]
[113.] Quando la Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la
Preghiera
eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti
sia dal popolo riunito. Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che
non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente
pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che
sono loro proprie, essi non concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo
le norme alla celebrazione indossando l'abito corale.[201]
[114.] «Nelle Messe domenicali della parrocchia,
in quanto ‘comunità eucaristica', è normale poi che si ritrovino i vari
gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa
presenti».[202] Benché sia possibile, a norma del diritto, celebrare la Messa
per gruppi particolari, ciononostante tali gruppi non sono dispensati dalla
fedele osservanza delle norme liturgiche.[203]
[115.] Va riprovato l'abuso di sospendere in modo arbitrario la celebrazione
della santa Messa per il popolo, contro le norme del Messale Romano e la sana
tradizione del Rito romano, con il pretesto di promuovere «il digiuno
eucaristico».
[116.] Non si moltiplichino
le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per l'intenzione
della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in forza del
diritto.[204]
3. I vasi sacri
[117.] I vasi sacri destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore,
siano rigorosamente foggiati a norma di tradizione e dei libri liturgici.[205]
È data facoltà alle Conferenze dei Vescovi di stabilire, con la conferma della
Santa Sede, se sia opportuno che
i vasi sacri siano fabbricati anche
con altri materiali solidi. Tuttavia, si richiede strettamente che
tali materiali siano davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna
regione,[206] di modo che
con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente il rischio
di sminuire agli occhi
dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie
eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il quale ci si serva
nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla
qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di semplici cestini o
altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile.
Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.[207]
[118.] I vasi sacri, prima di essere usati, devono essere benedetti dal
Sacerdote secondo i riti prescritti nei libri liturgici.[208] È lodevole che
la benedizione sia impartita dal Vescovo diocesano, che valuterà se i vasi
siano adatti all'uso a cui sono destinati.
[119.] Il Sacerdote, ritornato all'altare dopo la distribuzione della
Comunione, stando in piedi all'altare o a un tavolo purifica la patena o la
pisside al di sopra del calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga
il calice con il purificatoio. Se è presente il Diacono, questi torna
all'altare insieme al Sacerdote e purifica lui i vasi. È tuttavia consentito,
specialmente se sono numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare
opportunamente coperti sull'altare o sulla credenza sul corporale e che
il Sacerdote o il Diacono li purificano subito dopo la Messa, una volta
congedato il popolo. Parimenti, l'accolito istituito aiuta il Sacerdote o il
Diacono a purificare e sistemare i vasi sacri sia all'altare sia alla
credenza. In assenza del Diacono l'accolito istituito porta alla credenza i
vasi sacri e li purifica, li asciuga e li sistema come al solito.[209]
[120.] I pastori abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della
mensa sacra, e in particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie,
e di lavarli piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole
che
l'acqua del primo lavaggio, che
va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o a terra in un luogo
appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo lavaggio nel modo
consueto.
4. Le vesti liturgiche
[121.] «La varietà dei colori nelle vesti sacre
ha
lo scopo di esprimere, anche
con mezzi esterni, da un lato la caratteristica particolare dei misteri della
fede che
vengono celebrati, e dall'altro il senso della vita cristiana in cammino lungo
il corso dell'anno liturgico».[210] In realtà, la differenza«di compiti nella
celebrazione della sacra Liturgia, si manifesta esteriormente con la diversità
delle vesti sacre. Conviene che
tali vesti sacre contribuiscano anche
al decoro della stessa azione sacra».[211]
[122.] «Il camice è stretto ai fianchi
dal cingolo, a meno che
non sia fatto in modo da aderire al corpo anche senza cingolo. Prima di
indossare il camice, se questo non copre l'abito comune attorno al collo, si
usi l'amitto».[212]
[123.] «Nella Messa e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con
essa, veste propria del Sacerdote celebrante è la casula o pianeta, se non
viene indicato diversamente, da indossarsi sopra il camice e la stola».[213]
Parimenti, il Sacerdote che
porta la casula secondo le rubriche
non tralasci di indossare la stola. Tutti gli Ordinari provvedano che ogni uso
contrario sia eliminato.
[124.] Nel Messale Romano si dà facoltà ai Sacerdoti che
concelebrano la Messa accanto al celebrante principale, il quale indossi
sempre la casula del colore prescritto, di poter omettere, in presenza di una
giusta causa, come ad esempio il numero piuttosto elevato di concelebranti e
la mancanza di paramenti, «la casula o la pianeta, facendo uso della stola
sopra il camice».[214] Qualora tuttavia fosse possibile prevedere tale
situazione, si provveda in merito per quanto possibile. Coloro che
concelebrano possono anch'essi,
oltre al celebrante principale, vestire per necessità la casula di colore
bianco. Per il resto, si osservino le norme dei libri liturgici.
[125.] Veste propria del Diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice
e la stola. Al fine di preservare una insigne tradizione della Chiesa,
è lodevole non valersi della facoltà di omettere la dalmatica.[215]
[126.] È riprovevole l'abuso per cui i ministri sacri, anche
quando partecipa un solo ministro, celebrano la santa Messa, contrariamente
alle prescrizioni dei libri liturgici, senza vesti sacre o indossando la sola
stola sopra la cocolla monastica o il normale abito religioso o un vestito
ordinario.[216] Gli Ordinari provvedano a correggere quanto prima tali abusi e
a far sì che
in tutte le chiese
e gli oratori sotto la propria giurisdizione sia presente un congruo numero di
vesti liturgiche
realizzate secondo le norme.
[127.] Nei libri liturgici si dà speciale facoltà di utilizzare nei giorni più
solenni le sacre vesti festive, ovvero di maggiore dignità, anche
se non siano del colore del giorno.[217] Tale facoltà, tuttavia, riguardando
propriamente vesti tessute molti anni or sono al fine di preservare il
patrimonio della Chiesa,
viene estesa impropriamente a innovazioni in modo tale che, lasciando da parte
gli usi tramandati, si assumono forme e colori secondo gusti soggettivi e si
menoma il senso di tale norma a detrimento della tradizione. In occasione di
un giorno festivo, vesti sacre di color oro o argento possono sostituire,
secondo opportunità, quelle di altro colore, ma non le vesti violacee e nere.
[128.] La Santa Messa e le altre celebrazioni liturgiche,
che sono azioni di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente costituito,
siano ordinate in modo tale che i sacri ministri e i fedeli laici vi possano
chiaramente partecipare secondo la propria condizione. È preferibile
dunque«che i presbiteri presenti alla celebrazione eucaristica, se non sono
scusati da una giusta causa, esercitino di solito il ministero del proprio
Ordine e quindi partecipino come concelebranti, indossando le sacre vesti.
Diversamente indossano il proprio abito corale o la cotta sopra la veste
talare».[218] Non è decoroso, salvo motivate eccezioni, che essi partecipino
alla Messa, quanto all'aspetto esterno, alla maniera di fedeli laici.
Capitolo VI
LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA
1. La conservazione della Santissima Eucaristia
[129.] «La celebrazione dell'Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente
l'origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si
conservano le sacre specie soprattutto perché
i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere
presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a
Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa».[219] Questa
conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo grande
Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che
si deve a Dio. È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme cultuali
di adorazione non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o
approvate validamente dalla stessa Chiesa.[220]
[130.] «Secondo la struttura di ciascuna chiesa
e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato
nel tabernacolo in una parte della chiesa
di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché,
in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e
della presenza di panche
o sedie e inginocchiatoi,
«adatta alla preghiera».[221]
Si attenda, inoltre, con cura a tutte le prescrizioni dei libri liturgici e
alla norma del diritto,[222] specialmente al fine di evitare il pericolo di
profanazione.[223]
[131.] Oltre a quanto prescritto dal can. 934 § 1, è vietato conservare il
Santissimo Sacramento in un luogo non soggetto alla sicura autorità del
Vescovo diocesano o dove esista pericolo di profanazione. In questo caso, il
Vescovo diocesano revochi
immediatamente la facoltà di conservazione dell'Eucaristia precedentemente
concessa.[224]
[132.] Nessuno porti a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia,
contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che
il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate
sono atti che
rientrano in quei graviora delicta, la cui assoluzione è riservata alla
Congregazione per la Dottrina della Fede.[225]
[133.] Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che,
in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima
Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in
cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto
possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da
evitare qualsiasi rischio
di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si
osservi sempre il rito dell'amministrazione della Comunione ai malati come
prescritto nel Rituale Romano. [226]
2. Alcune forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa
[134.] «Il culto all'Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile
nella vita della Chiesa.
Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio
eucaristico».[227] Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia
privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché
dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente
presente,[228] il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri»[229] e Redentore
dell'universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza
personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo
Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie
eucaristiche».[230]
[135.] I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al
Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d'amore e debito
di riconoscenza a Cristo Signore là presente».[231] L'adorazione di Gesù
presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio,
unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall'esempio di numerosi
santi.[232] «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa
nella quale viene conservata la Santissima Eucaris |